F.LLI CINOTTI SRL
Condizioni Generali di Acquisto
ART. 1 – oggetto
Lo specifico oggetto della fornitura risulta descritto all’interno dell’offerta d’ordine. Le presenti Condizioni Generali di acquisto di beni e servizi (d’ora innanzi CGA), salvo espresso patto contrario che dovrà essere convenuto per iscritto tra le parti, disciplinano tutti gli ordini di acquisto emessi da F.LLI CINOTTI SRL nella Sua qualità di Acquirente nei confronti dei Fornitori. Le presenti CGA si applicano all’ordine predisposto da F.LLI CINOTTI SRL, rispetto alla quale costituiscono parte integrante e sostanziale. Le presenti CGA prevalgono su eventuali condizioni generali di vendita predisposte dal Fornitore le quali non troveranno applicazione nemmeno parziale salva accettazione scritta di F.LLI CINOTTI SRL.
ART. 2 – condizioni particolari richiamate nell’ordine di fornitura e deroghe
Qualora l’ordine di acquisto predisposto da F.LLI CINOTTI SRL preveda condizioni particolari contrastanti con i principi espressi nelle presenti CGA, dette condizioni particolari prevarranno sulle CGA. Resta inteso che qualsivoglia deroga, modifica o aggiunta alle presenti CGA sarà da considerarsi valida solo se previamente accettata per iscritto da parte di F.LLI CINOTTI SRL. Le Condizioni Generali sono parte integrante dell’ordine di fornitura e della relativa conferma d’ordine e si intendono integralmente accettate dal Fornitore.
ART. 3 – ordine di fornitura, conferma d’ordine e conclusione del contratto
L’ordine di fornitura verrà predisposto da F.LLI CINOTTI SRL e verrà trasmesso al Fornitore unitamente alle presenti CGA. Il contratto dovrà ritenersi concluso e l’offerta e le presenti condizioni generali di acquisto dovranno considerarsi accettate, a seguito del ricevimento da parte di F.LLI CINOTTI SRL della conferma d’ordine da parte del Fornitore ovvero nel momento in cui il Fornitore pone in esecuzione l’ordine. Per tutto quanto non espressamente indicato nella conferma d’ordine, le parti dovranno far riferimento alle presenti CGA. Qualsivoglia accordo verbale è da intendersi privo di efficacia. Nel caso in cui F.LLI CINOTTI SRL riceva una conferma d’ordine da parte del Fornitore contenete termini e condizioni difformi rispetto all’ordine originariamente trasmesso, tale conferma d’ordine non impegnerà F.LLI CINOTTI SRL salvo Sua espressa accettazione. L’accettazione dell’Ordine comporta da parte del Fornitore, la rinuncia totale alle proprie condizioni di vendita, anche se allegate alla conferma dell’Ordine. In caso di contrasto tra clausole prevarranno comunque le presenti CGA in quanto parte integrante dell’offerta accettata dal Fornitore. Prima della conclusione del contratto F.LLI CINOTTI SRL potrà sempre modificare o revocare l’ordine.
ART. 4 – modifiche e/o variazione dell’ordine di fornitura
Durante l’esecuzione della fornitura, F.LLI CINOTTI SRL potrà modificare la qualità, la quantità, le caratteristiche e/o la forma dei prodotti, materiali e/o servizi oggetto dell’ordine di fornitura. Tali modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal Fornitore previo eventuale adeguamento dei tempi di fornitura e dei maggiori costi che, dovranno comunque essere oggetto di specifica pattuizione tra le parti.
ART. 5 – luogo della consegna, trasporto, rischi e passaggio di proprietà
Il luogo di consegna dei prodotti e/o dei materiali oggetto di fornitura sarà quello indicato nell’ordine di fornitura. Stessa cosa valga anche per le spese e le responsabilità del trasporto. In difetto di specifica precisazione nell’ordine di fornitura, la fornitura si intende consegnata franco magazzino F.LLI CINOTTI SRL. I Prodotti dovranno essere sempre accompagnati da regolare documento di trasporto. In esso dovranno chiaramente risultare il nome e l’indirizzo del Fornitore, i riferimenti dell’ordine, il codice articolo, i numeri di disegno laddove siano previsti e la descrizione precisa del materiale o dei prodotti consegnati. Se non altrimenti concordato per iscritto. Il trasporto dei beni oggetto di fornitura comprese le spese di imballaggio, di carico, di spedizione o di trasporto sarà a carico integrale del Fornitore, il quale rimarrà esclusivamente responsabile per qualsiasi rischio connesso al trasporto e per eventuali perdite e/o danni cagionati e/o subiti dai beni oggetto di fornitura durante il trasporto. Il passaggio della proprietà dei beni oggetto della fornitura e dei relativi rischi avverrà nel momento della consegna ed al punto di destinazione finale della fornitura.
ART. 6 – conto lavorazione
Qualora la fornitura preveda lavorazioni su materiali e/o prodotti direttamente forniti da F.LLI CINOTTI SRL al Fornitore, quest’ultimo ha l’obbligo di verificare, a sue spese, che i materiali e/o i prodotti forniti siano idonei alla lavorazione e rispondenti
alle qualità richieste. In mancanza delle qualità e/o in assenza delle sopra dette idoneità, il Fornitore dovrà comunicare a F.LLI CINOTTI SRL per iscritto eventuali difformità entro 3 (tre) giorni dalla consegna. Resta inteso che qualora il materiale venga danneggiato dal Fornitore, F.LLI CINOTTI SRL avrà diritto ad essere risarcita dal Fornitore, per un importo pari al valore della merce consegnata, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
ART. 7 – termini di Consegna, risoluzione dell’ordine
I termini di consegna della fornitura saranno indicati nell’ordine. Tali termini sono essenziali, tassativi e vincolanti per il Fornitore, ai sensi dell’art. 1457 c.c. Non sono ammessi ritardi o tempistiche diverse di consegna, salvo che non siano state oggetto di specifica pattuizione scritta tra le parti. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore del termine essenziale di consegna, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, a proprio insindacabile giudizio F.LLI CINOTTI SRL potrà avvalersi del termine essenziale e pertanto dichiarare risolto il contratto di acquisto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore e potrà inoltre addebitare al fornitore inadempiente il costo dell’approvvigionamento presso altri fornitori dei medesimi materiali e/o prodotti oggetto dell’originario ordine di fornitura ormai risolto. Il tutto al fine di tamponare le possibili conseguenze connesse a ritardi relativi alle commesse nei confronti dei clienti finali di F.LLI CINOTTI SRL.
Resta intesa in ogni caso, qualunque sia la decisone assunta da parte di F.LLI CINOTTI SRL, la possibilità riconosciuta a quest’ultima di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito, nonché per la ripetizione dei costi effettivamente sostenuti da F.LLI CINOTTI SRL resisi necessari per evitare ritardi nell’adempimento degli incarichi verso i propri clienti.
F.LLI CINOTTI SRL avrà diritto di compensare le altre somme a titolo di risarcimento danni e/o maggiori spese sostenute per far fronte ai ritardi nei confronti della propria clientela a causa degli inadempimenti del Fornitore, con qualsiasi somma dovuta a qualsivoglia titolo al Fornitore anche per forniture diverse da quelle di cui all’Ordine per il quale si è manifestato l’inadempimento.
ART. 8 – ispezioni in fase di realizzazione
F.LLI CINOTTI SRL ha diritto di controllare in ogni momento la corretta ed esatta esecuzione della fornitura, sia nel corso della lavorazione, sia successivamente all’approntamento della merce. A tal fine il personale della F.LLI CINOTTI SRL o i consulenti dalla stessa incaricati, durante il corso della lavorazione, avranno diritto di accedere, previo congruo preavviso e durante gli orari lavorativi, negli stabilimenti del Fornitore per effettuare i relativi controlli. Qualora F.LLI CINOTTI SRL per il tramite di propri dipendenti e/o collaboratori, verifichi che l’esecuzione della fornitura non procede secondo le condizioni stabilite nell’ordine, potrà fissare un termine non inferiore a giorni 3 (tre ) entro il quale il Fornitore è tenuto a conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente il termine stabilito, F.LLI CINOTTI SRL avrà il diritto di intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore, ovvero, a sua scelta, avrà diritto di risolvere per intero o parzialmente il Contratto e provvedere al completamento dello stesso con mezzi propri e nelle forme adeguate, salvo, in ogni caso, il diritto di F.LLI CINOTTI SRL al risarcimento del danno subito e alla ripetizione delle spese sostenute. Al verificarsi di tali ipotesi F.LLI CINOTTI SRL potrà legittimamente sospendere i pagamenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c.
ART. 9 – controlli sulla fornitura e accettazione
La semplice consegna dei beni ordinati presso la sede di F.LLI CINOTTI SRL non implica l’accettazione della Fornitura. F.LLI CINOTTI SRL avrà infatti facoltà di procedere con le necessarie verifiche quali/quantitative sui prodotti consegnati oggetto di fornitura. Per tale ragione la firma di ricevuta da parte del personale F.LLI CINOTTI SRL sul documento di entrata dei prodotti oggetto di fornitura avrà come unico scopo quello di certificare l’avvenuta ricezione della merce ma, non anche la sua accettazione.
In caso di vizi e/o difformità dei Materiali e/o Prodotti rispetto agli standard qualitativi, ai disegni e alle specifiche tecniche fornite da F.LLI CINOTTI SRL, il Fornitore dovrà tempestivamente intervenire, in seguito a semplice richiesta dell’acquirente, per eliminare i vizi o rendere conformi i Materiali o i Prodotti alle specifiche tecniche richieste dall’Acquirente. La difformità dei Materiali o dei Prodotti rispetto agli standard qualitativi indicati nell’Ordine e/o il mancato tempestivo intervento del Fornitore per eliminare i vizi e/o le predette difformità, costituiranno grave inadempimento e di conseguenza causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto di F.LLI CINOTTI SRL ad agire anche per il risarcimento dei danni subiti. F.LLI CINOTTI SRL si riserva il diritto di non accettare e pertanto di rifiutare i prodotti anche dopo averli ricevuti in consegna, qualora essi, a seguito delle preliminari verifiche non abbiano le caratteristiche richieste in termini quantitativi o qualitativi fatto salvo il risarcimento dei danni tutti subiti.
F.LLI CINOTTI SRL si riserva un periodo temporale di giorni 30 (trenta ) per effettuare le verifiche preliminari a seguito della ricezione dei prodotti oggetto di offerta.
I Prodotti non accettati saranno messi a disposizione del Fornitore per essere esaminati e per il ritiro entro il termine indicato da F.LLI CINOTTI SRL. Qualora ciò non avvenga F.LLI CINOTTI SRL sarà autorizzata a spedire i prodotti con ogni onere a
carico del Fornitore e con esclusione di ogni responsabilità per danni e perdite che dovessero verificarsi, addebitando i relativi costi al Fornitore. In alternativa, F.LLI CINOTTI SRL potrà smaltire o rottamare i Prodotti non accettati e/o difettosi addebitando i relativi costi al Fornitore. Restano ferme le facoltà previste e dettagliate nel successivo articolo 10.
ART. 10 – verifica delle non conformità quantitative e qualitative di prodotti e/o di servizi
Il Fornitore in forza di quanto pattuito all’articolo precedente è tenuto a garantire la conformità quali/quantitativa dei prodotti e/o dei materiali e/o dei servizi consegnati e/o resi, sia rispetto a quanto indicato nell’ordine di fornitura, sia rispetto a quanto dichiarato nel documento di trasporto dal Fornitore. Di seguito si riportano le facoltà spettanti a F.LLI CINOTTI SRL in ordine all’ipotesi in cui dovessero essere accertate non conformità nel corso delle verifiche preliminari precedenti all’eventuale accettazione della merce.
- Qualora nel corso delle verifiche preliminari anche a campione, dovesse essere rilevata la non conformità quantitativa dei prodotti ricevuti, F.LLI CINOTTI SRL, fermo restando l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti artt. 7 e 9, potrà a suo insindacabile giudizio respingere la parte della spedizione risultata eccedente o in alternativa respingere l’intera spedizione risultata mancante o eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di provvedere alla rispedizione a spese e a rischio del Fornitore. Potrà altresì pretendere che il Fornitore provveda immediatamente alla spedizione del quantitativo mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l’integrazione urgente dell’ammanco saranno ad esclusivo carico del Fornitore medesimo;
- Qualora nel corso delle verifiche preliminari anche a campione, dovesse essere rilevata la non conformità qualitativa dei prodotti ricevuti, F.LLI CINOTTI SRL, sempre fermo restando l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti artt. 7 e 9, potrà a suo insindacabile giudizio ottenere, a spese e rischio del Fornitore, l’immediata sostituzione dei Prodotti interessati o dell’intero lotto di cui fanno parte, entro un periodo concordato o in alternativa respingere, a spese e rischio del Fornitore, i prodotti interessati o l’intero lotto di cui fanno parte. Potrà altresì chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese alla selezione dei Prodotti difettosi su tutta la partita consegnata o effettuare direttamente tale selezione a spese del Fornitore ove questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto o concordato. O ancora potrà recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i Prodotti interessati con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere all’immediata sostituzione;
- Qualora infine nel corso delle verifiche preliminari anche a campione, dovesse essere rilevata la non conformità in merito alla qualità dei servizi resi, F.LLI CINOTTI SRL, sempre fermo restando l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti artt. 7 e 9, potrà a suo insindacabile giudizio respingere la fornitura dei servizi o, richiedere, che il Fornitore provveda immediatamente alla fornitura dei servizi concordati, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l’integrazione urgente della fornitura saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
Nel caso in cui F.LLI CINOTTI SRL abbia chiesto l’eliminazione della non-conformità e il Fornitore non avesse eliminato i difetti o sostituito i Beni difettosi entro il termine concordato tra le parti, F.LLI CINOTTI SRL potrà:
- chiedere una ragionevole riduzione del prezzo dei Beni non conformi o del lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;
- comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto relativo ai Beni non conformi o ai Beni nel cui lotto sono stati riscontrati i Beni non conformi, rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione degli eventuali importi già pagati in relazione ai Beni difettosi o non conformi.
In ogni caso, in aggiunta alle facoltà spettanti a F.LLI CINOTTI SRL in ordine all’ipotesi in cui dovessero essere accertate non conformità nel corso delle verifiche preliminari precedenti all’eventuale accettazione della merce F.LLI CINOTTI SRL avrà diritto di:
- sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni non conformi;
- esigere il risarcimento di ogni danno diretto e indiretto derivante dalla difettosità o non conformità dei Beni.
ART. 11 – garanzia
Il Fornitore garantisce espressamente che tutti i Prodotti oggetto di fornitura siano conformi a quanto indicato nell’Ordine e pertanto conformi a disegni, campioni e più in generale alle indicazioni tecniche fornite da F.LLI CINOTTI SRL, adatti all’impiego specifico richiesto, eseguiti a regola d’arte e pertanto esenti da vizi e difetti, anche occulti, tanto di progettazione quanto di lavorazione e conservazione, conformi alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza, compatibili rispetto alle Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite da F.LLI CINOTTI SRL.
Tale garanzia, salvo diversa indicazione nell’ordine di fornitura, si estende per 2 (due) anni dalla data di accettazione della fornitura stessa. La data di accettazione della fornitura, coincide con lo spirare del termine di cui al precedente art. 9 previsto per effettuare le verifiche preliminari, senza che siano state rilevate non conformità qualitative e/o quantitative. F.LLI CINOTTI SRL potrà procedere con reclami in caso di vizi e difetti dei Prodotti anche qualora i Prodotti fossero già, in tutto o in parte, in lavorazione e anche se le fatture relative fossero già state pagate. In deroga a quanto previsto dall’art. 1512 c.c., il termine per la denuncia di vizi o non conformità dei Beni è di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta degli stessi.
Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, vengano riscontrati vizi e/o difetti di funzionamento, il Fornitore sarà tenuto entro 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione alla riparazione o sostituzione degli stessi ad insindacabile scelta di F.LLI CINOTTI SRL. Trascorso inutilmente il termine stabilito, l’Acquirente avrà il diritto di intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore, ovvero, a sua scelta, avrà diritto di risolvere per intero o parzialmente il Contratto e provvedere al completamento dello stesso con mezzi propri e nelle forme adeguate salvo, in ogni caso, il diritto dell’Acquirente al risarcimento del danno subito e alla ripetizione delle spese sostenute. I beni riparati o consegnati in sostituzione, saranno garantiti per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni dei beni originari.
Resta intesa la facoltà per F.LLI CINOTTI SRL di ottenere il risarcimento dei danni subiti, inclusi quelli derivanti da fermi linea, handling, trasporti urgenti, collaudi, controlli, smontaggio, danneggiamento, sostituzione e rimontaggio dei prodotti o dei macchinari componenti e costi di rottamazione, in conseguenza di ritardi di consegna, vizi, difetti e non conformità dei beni o servizi oggetto dell’Ordine.
ART. 12 – prezzi
Tutti i prezzi riportati nell’Ordine di fornitura sono da intendersi fissi ed invariabili per tutto il corso della fornitura, anche qualora si verifichino aumenti del costo della materia prima o del lavoro, o aumenti di trasporti, nolo, tasse e dazi o altro ancora. Qualsivoglia diversa pattuizione, per essere efficace, dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.
ART. 13 – divieto di subappalto
Il Fornitore dovrà eseguire il contratto e adempiere alla fornitura mediante la Sua impresa. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi subappaltatori l’esecuzione del contratto, salva espressa autorizzazione da parte di F.LLI CINOTTI SRL. In tali ipotesi comunque il Fornitore risponderà verso F.LLI CINOTTI SRL rispetto alle prestazioni eseguite dal subappaltatore. In caso di inadempimento da parte del Fornitore al divieto di subappalto, F.LLI CINOTTI SRL avrà diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.
ART. 14 – divieto di cessione del contratto e del credito
E’ fatto espresso divieto al Fornitore di cedere a terzi, anche parzialmente, il contratto/la fornitura, fatto salvo il caso di espresso e preventivo consenso scritto da parte di F.LLI CINOTTI SRL. E’ fatto altresì espresso divieto al Fornitore di cedere il credito derivante dal contratto/fornitura, sempre fatto salvo il caso di espresso e preventivo consenso scritto da parte di F.LLI CINOTTI SRL.
ART. 15 – forza maggiore
Le parti non saranno responsabili per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni di una delle parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da cause di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, embarghi, scioperi generali, ordini della pubblica autorità non direttamente o indirettamente derivanti da una violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi contrattuali o comunque circostanze impreviste ed imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti. Ove si verifichi una causa di forza maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a F.LLI CINOTTI SRL che potrà comunicare la volontà di risolvere il contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la fornitura ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore.
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per un periodo superiore ad ¼ della durata del contratto stesso, F.LLI CINOTTI SRL avrà facoltà di recedere dal contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.
ART. 16 – adempimenti in materia di anticorruzione
Nell’ambito del contratto il Fornitore s’impegna per sé e per ogni soggetto che a qualsiasi titolo agisca in suo nome e per suo conto, al rispetto della normativa italiana e dei regolamenti applicabili in tema di prevenzione della corruzione. Il Fornitore s’impegna a far si che i propri soci e titolari, dirigenti, dipendenti e agenti e in ogni caso ciascun soggetto che, a qualsiasi titolo agisca in suo nome e per suo conto, comprendano e rispettino tutti gli obblighi di cui al presente articolo e si impegna altresì a
comunicare tempestivamente e per iscritto a F.LLI CINOTTI SRL ogni evento o circostanza da cui derivi o possa derivare una violazione dei sopra riportati obblighi. In caso di avvio di indagini da parte dell’autorità giudiziaria o di altra autorità di Vigilanza, determinata all’accertamento della violazione delle leggi anticorruzione, nella quale dovesse essere coinvolto il Fornitore, F.LLI CINOTTI SRL avrà facoltà di recedere liberamente dal contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo racc. A/R, ovvero a mezzo PEC, con un preavviso di giorni 15 senza essere tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo per le prestazioni eventualmente già eseguite. Il contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. nel caso di violazione delle leggi anticorruzione da parte del Fornitore, accertata in via definitiva da parte dell’autorità giudiziaria o di altra autorità di vigilanza.
ART. 17 – responsabilità amministrativa degli Enti
F.LLI CINOTTI SRL ha approvato e formalmente adottato il modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 ed un proprio Codice Etico in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con essa nel perseguimento dei Suoi obiettivi.
IL Fornitore dichiara di conoscere la normativa di cui al D. Lgs 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico di F.LLI CINOTTI SRL nonché del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo parte Generale, entrambi documenti presenti sul sito internet www.cinotti.it.
Il Fornitore dichiara espressamente di condividere i principi enunciati nei sopra richiamati documenti e e dichiara pertanto di astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di F.LLI CINOTTI SRL con la sottoscrizione del contratto.
L’eventuale violazione di tali principi etici è considerata a tutti gli effetti come inadempimento contrattuale e pertanto legittima F.LLI CINOTTI SRL a risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da F.LLI CINOTTI SRL per effetto di detto inadempimento.
ART. 18 – know how e riservatezza
Le parti si danno atto che la presente clausola sostituisce ogni accordo di riservatezza eventualmente in precedenza sottoscritto dalle parti.
Il know how nonché le altre informative confidenziali che sono state rivelate da F.LLI CINOTTI SRL al Fornitore sono di esclusiva proprietà di F.LLI CINOTTI SRL così come anche tutta la documentazione tecnica ivi compresi i disegni ed i progetti consegnati al Fornitore. Tale documentazione, così come il Know how nonché le eventuali informazioni confidenziali, non potranno essere utilizzate dal Fornitore se non al fine di dare esecuzione all’ordine di fornitura. Non potranno pertanto essere utilizzate per scopi estranei a quelli previsti dall’ordine e non potranno essere cedute né rivelate a terzi senza il preventivo consenso scritto di F.LLI CINOTTI SRL.
In relazione a tali informative e documentazioni il Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle a F.LLI CINOTTI SRL su richiesta della medesima; contraddistinguerle come di proprietà F.LLI CINOTTI SRL nei casi in cui F.LLI CINOTTI SRL non vi abbia provveduto; non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente da F.LLI CINOTTI SRL e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi; non depositare brevetti o altri titoli di privativa industriale, i quali ove tuttavia depositati dovranno comunque essere ceduti in proprietà esclusiva a F.LLI CINOTTI SRL. Non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, Particolari disegnati o prodotti sfruttando le Informazioni Tecniche di cui sopra, nel caso in cui ciò possa compromettere diritti di privativa industriale e know how industriale segreto. Adempiere direttamente e/o far adempiere le obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale abbia trasmesso, con il previo necessario consenso di F.LLI CINOTTI SRL, le Informazioni Tecniche nell’ambito dell’esecuzione dell’Ordine di fornitura.
ART. 19 – documentazione Tecnica
Entro il termine di giorni 3 (tre) dalla data prevista per la spedizione della merce, il Fornitore è tenuto ad anticipare all’Ufficio Tecnico o all’ufficio qualità i documenti tecnici come richiesti dalla natura dei Prodotti o dalla natura dei Servizi come meglio dettagliati nell’ordine di fornitura. L’Ufficio Tecnico o l’Ufficio qualità verificherà la coerenza della documentazione e autorizzerà la spedizione. La spedizione non potrà partire se non previamente autorizzata da F.LLI CINOTTI SRL. La semplice autorizzazione della spedizione, sulla base dei documenti tecnici inviati dal Fornitore, non implica l’accettazione della Fornitura. I documenti tecnici, come richiesto dalla natura dei Prodotti o Servizi specificati nell’Ordine, dovranno essere comunque forniti unitamente al materiale o nel tempo richiesto con l’Ordine, in difetto F.LLI CINOTTI SRL si riterrà autorizzata alla sospensione dei pagamenti. Qualora si rendessero necessarie modifiche o aggiunte, il Fornitore dovrà prontamente trasmettere i documenti
tecnici, modificati secondo le richieste fatte dall’Acquirente. Detta documentazione tecnica dovrà essere consegnata dal Fornitore nel numero di copie e nella lingua richieste dall’Ordine.
ART. 20 – recesso
F.LLI CINOTTI SRL si riserva la facoltà ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., di recedere dall’Ordine di fornitura in ogni momento a mezzo raccomandata A/R, a mezzo fax o mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Nulla sarà dovuto da F.LLI CINOTTI SRL al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente fino a tale data.
ART. 21 – clausola risolutiva espressa
In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni su di esso incombenti in virtù dell’ordine e più in generale degli impegni contrattuali assunti, F.LLI CINOTTI SRL, potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti negli ordine e nelle CGA per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente il detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.
In aggiunta a quanto sopra, F.LLI CINOTTI SRL potrà risolvere il contratto e o l’ordine in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto che F.LLI CINOTTI indicherà nella stessa comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi per opera o a carico del Fornitore:
- liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari;
- inadempimento agli obblighi di riservatezza;
- associazione o sottoposizione a qualsiasi forma di controllo anche indiretto, di un concorrente di F.LLI CINOTTI SRL;
- violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui all’art. 17 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti e di Etica di Business
- violazione di uno qualsiasi degli impegni e delle garanzie di cui all’art. 16 (rispetto delle leggi anticorruzione);
- inadempimento agli obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi;
F.LLI CINOTTI SRL potrà inoltre risolvere ciascun ordine e/o contratto di fornitura mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per F.LLI CINOTTI SRL l’esecuzione della prestazione riferita all’ordine, anche per ragioni determinate e/o connesse a contratti con i clienti finali di F.LLI CINOTTI SRL.
Resta inteso che la risoluzione del contratto non fa venir meno gli obblighi di riservatezza a cui è comunque tenuto il Fornitore anche a seguito della cessazione dei rapporti contrattuali.
ART. 22 – penali per recesso del Fornitore
A seguito della conferma dell’ordine di fornitura da parte del Fornitore, quest’ultimo non potrà più recedere dal contratto. Un eventuale recesso dal contratto per volontà o fatto del Fornitore comporterà l’applicazione di una penale pari al prezzo pattuito nell’ordine di fornitura maggiorato di una percentuale del 20%. Restano ferme le ulteriori garanzie e tutele di cui alle presenti CGA comprese altre penali ove presenti, diritti al risarcimento del danno e ripetizione delle spese sostenute.
ART. 23 – rivalsa
Il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne F.LLI CINOTTI SRL e a risarcire eventuali danni dalla stessa subiti in conseguenza di possibili richieste di risarcimento danni per responsabilità civile ivi compresa quella per prodotto difettoso o per responsabilità contrattuale che gli sia rivolta dal Cliente finale per fatti o vizi della materia fornita dal Fornitore stesso a F.LLI CINOTTI SRL. F.LLI CINOTTI SRL da parte Sua è tenuta ad informare senza ritardo il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la contestazione della sua responsabilità, sia basata sulla difettosità e/o non conformità o non affidabilità del Prodotto fornito dal Fornitore.
ART. 24 – autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il Fornitore dichiara di essere consapevole che il rapporto instaurato con F.LLI CINOTTI SRL, impone e richiede il trattamento dei dati personali (eventualmente anche sensibili ex art. 4 D. Lgs. 196/2003) e dichiara altresì di essere consapevole che il diniego al trattamento dei dati personali costituisce ostacolo pregiudiziale e pregiudizievole rispetto alla concreta possibilità di garantire l’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto. Ciò premesso il Fornitore dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.gs. n. 196/2003 e s.m.i. ed anche ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 di essere stato informato dell’identità del
titolare del trattamento dei dati, dell’identità del Responsabile della protezione dei dati, della misura e della modalità con le quali il trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui son destinati i dati personali e del diritto alla revoca dello stesso e che i dati personali saranno utilizzati limitatamente per le finalità inerenti al presente mandato, dichiarando di aver acconsentito con separato foglio al loro trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 secondo le modalità e nei limiti indicati nella separata informativa allegata al consenso medesimo (pubblicata sul sito internet al link https://www.cinotti.it/privacy/ ).
ART. 25 – foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto di compravendita le parti dichiarano competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Bologna previo esperimento di un tentativo di mediazione da instaurarsi dinanzi alla Camera di Commercio di Bologna.