Modello Di
Organizzazione
Gestione E Controllo

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STATO DEL DOCUMENTO
Versione 1.0
Nome documento: MOG231
Revisione: 03

Approvato dal CDA di F.lli Cinotti Srl in data:

Rev 00 approvato con Delibera del CDA del 08.07.2022

Rev 01 approvato con Delibera del CDA del 17.11.2022

Rev.02 approvata dal DGE in data 06.02.2023

Rev. 03 approvata da DGE in data 09.06.2023

Link al documento PDF: https://www.cinotti.it/wp-content/uploads/2023/07/MOG231-REV_03.pdf

SOMMARIO

  1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

 

  • 1.1 Il contenuto del Decreto
  • 1.2 fattispecie di reato e di illecito
  • 1.3 criteri di imputazione della responsabilità in capo alla società
  • 1.4 la condizione esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente
  • 1.5 elementi caratterizzanti il modello e linee guida di Confindustria
  • 1.6 le sanzioni
  • 1.7 obiettivi e finalità del modello

 

  1. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

 

  • 2.1 fase prelimnare di identificazione dei processi aziendali sensibili
  • 2.2 proposte di azioni correttive
  • 2.3 risk assesment
  • 2.4 principi di controllo interno
  • 2.5 modello, codice etico e sistema disciplinare
  • 2.6 approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello, del Codice Etico e del Sistema Discipinare

 

  1. ATTIVITA’ E STORIA DELLA F.LLI CINOTTI SRL

 

  1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DI F.LLI CINOTTI SRL

 

  1. CATEGORIE DI REATI PRESUPPOSTO

 

  • 5.1 categorie di reati presupposto rilevate
  • 5.2 singoli reati presupposto rilevati

 

  1. DESTINATARI DEL MODELLO

 

  1. ORGANISMO DI VIGILANZA

 

  • 7.1 i requisiti
  • 7.2 individuazione e nomina
  • 7.3 funzioni e poteri
  • 7.4 autonomia finanziaria
  • 7.5 flussi informativi dell’ODV nei confronti del CDA
  • 7.6 flussi informativi di esponenti aziendali o di terziverso l’ODV

 

  1. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

 

  • 8.1 scopo del sistema disciplinare
  • 8.2 campo di applicazione ed in quadramento giuridico
  • 8.3 soggetto responsabile dell’applicazione e del relativo aggiornamento
  • 8.4 soggetti destinatari
  • 8.5 violazioni
  • 8.6 conseguenze delle violazioni
  • 8.7 modalità operative per l’irrogazione delle sanzioni

 

  1. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

 

  • 9.1 formazione
  • 9.2 comunicazione

 

1.  il Decreto Legislativo 231/2001

 

  • Il contenuto del Decreto

 

In attuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231 (di seguito per brevità denominato “decreto”) entrato in vigore il 4 luglio 2001, mediante il quale il legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in matreia di responsabilità delle persone giuridiche.

IL D. Lgs 231/01 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta nel nostro oridnamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile alla responsabilità penale) a carico degli Enti da intendersi come socieyà, associaizoni, consorzi ecc … ad esclusione dello Stato, degli Enti Pubblici Territoriali, degli altri Enti Pubblici non economici nonché degli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da:

  • Persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino anche di fatto la gestione ed il controllo degli Enti medesimi;
  • Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

 

vantaggio da dirigenti, dipendenti e più in generale da tutti coloro che operano in nome e per conto della società.

Per chiarezza espositiva va precisato che il Decreto ha dovuto insierirsi all’interno di una normativa che prevede quale princio fondamentale, il carattere personale della responsabilità penale. Non sarebbe, in sostanza, stato possibile introdurre, in contraddizione con tale principio, una responsabilità penale delle pesone giuridiche.

Tale ostacolo è stato aggirato laddove il legislatore, come sopra evidenziato, ha pensato di introdurre la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in forma autonoma rispetto a quella penale della persona fisica che ha agito ed operato nel nome e nell’interesse della società.

1.2. fattispecie di reato e di illecito

 

Come anticipato nel precednete paragrafo la responsabilità aministrativa dell’Ente sorge esclusivamente per i reati tassativamente previsti ed elencati dal Decreto nonché dalle leggi e dagli articoli che richiamano il Dcereto stesso. Di seguito l’elenco dei così detti “reati presupposto”, ovvero dei reati al verificarsi dei quali scatta l’applicazione della disciplina contenuta nel Decreto stesso.

ELENCO AGGIORNATO DEI REATI PRESUPPOSTO ALLA DATA DELL’ULTIMA REVISIONE

 

 

Articolo del decreto Reato
Art. 24, D.Lgs. 231/2001 indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazini pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico
Art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001 Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001 Delitti di criminalità organizzata
Art. 25, D.Lgs. 231/2001 concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001 falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001 Delitti contro l’industria e il commercio
Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001 Reati societari

 

 

Art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e delle leggi speciali
Art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001 Delitti contro la personalità individuale
Art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001 Reati di abuso di mercato
Art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro
Art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
Art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001 Reati ambientali
Art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia

 

Art. 25 quaterdecies, D. Lgs 231/2001

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019];
Art.       25-quinquesdecies,  D.Lgs.  n. 231/2001 Reati tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 Contrabbando [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
Art. 25-septiedecies Delitti contro il patrimonio culturale
Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni
culturali e paesaggistici
Art. 26, D.Lgs. 231/2001 Delitti tentati
Art. 12, L. 9/2013

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti

che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Art. 4, D.Lgs. 231/2001 / Legge 146/2006 Reati transnazionali

 

 

 

  • Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla società

 

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto la responsabilità amministrativa dell’Ente si configura esclusivamente nel caso in cui siano riscontrabili due requisiti.

Requisiti soggettivi:

 

  1. Che il reato presupposto venga commesso da soggetti apicali, ovvero da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino anche di fatto la gestione ed il controllo degli Enti medesimi;
  1. Che il reato presupposto venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali;

I soggetti apicali della F.lli Cinotti Srl sono i legali rappresntanti, i Consiglieri di amministrazione, i responsabili di funzione e più in generale coloro che esercitano atti di gestione. La società ha adottato un adeguato sistema di procure e deleghe allo scopo di meglio definire separazione di poteri e funzioni.

Requisito oggettivo:

 

  • Che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;

 

Il requisito oggettivo si compone di due voci alternative (interesse e vantaggio) che non debbono ricorrere contestualmente affinchè tale elemento si configuri.

L’elemento oggettivo dell’interesse si configura allorquando la persona fisica che ha commesso il reato, abbia agito con l’intenzione specifica di favorire l’Ente e ciò indipendentemente dal fatto che poi concretamente tale beneficio per l’Ente si sia concretizzato.

L’elemento oggettivo del vantaggio si configura nei casi in cui l’Ente abbia conseguito un beneficio economico o di altra natura ma comunque quantificabile o ancora nel caso in cui avrebbe potuto conseguirlo.

Da ciò si evince un principio importante secondo cui l’Ente non risponde in materia di responsabilità amministrativa qualora tali elementi non si configurino, ovvero nel caso in cui l’autore dell’illecito abbia agito per conseguire un interesse senza l’intento di favorire l’Ente al quale è collegato (perché apicale o perché sottoposto ad altrui direzione) e quindi contro l’interesse dell’Ente o anche indipendentemente dal suo interesse o infine a favore dell’autore stesso del reato o a favore di terzi.

 

1.4   La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente

 

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l’art. 6 del Decreto stabilisce che l’Ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l’aggiornamento. Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

  • Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
  • Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
  • Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
  • Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
  • Introdurre un  sistema  disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il  mancato  rispetto  delle  misure indicate nel Modello;

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’Ente non risponde se prova che:

  • L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  • I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
  • Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In merito all’onere della prova a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un sottoposto è possibile pertanto affermare quanto segue:

Per i reati commessi da soggetti apicali l’onere di provare che il reato è stato commesso con fraudolenta elusione del modello è a carico dell’Ente. In sostanza l’Ente deve provare la tenuta del modello e che il soggetto apicale per commettere il reato ha eluso il modello con fraudolenza.

Per i reati commessi da soggetti subordinati è previsto che la sanzione per l’Ente si configuri solo allorquando venga dimostrato che il reato è stato conseguenza dell’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Ed ecco che tale inosservanza non ricorre qualora l’Ente prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato nonché implementato u adeguato Sistema di gestione della Responsabilità amministrativa.

 

Proprio a tale scopo e funzione la Società si è dotata di un SGRA costituito da idonee norme di comportamento e da idonee procedure e protocolli di controllo interno in grado di prevenire la commissione di reati annoverati nel decreto Legislativo, da parte dei soggetti così detti apicali ed anche da quelli sottoposti alla loro vigilanza, secondo gli accorgimenti ed i documenti richiesti anche in forza delle linee guida espressa da Confindustria di cui al successivo paragrafo.

1.5   Elementi caratterizzanti il modello e linee Guida di Confindustria

 

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. Confindustria in data 31 Marzo 2008, (verificare se vi fosse una versione successiva) ha emanato una versione aggiornata delle proprie “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01”. Il Ministero di Grazia e Giustizia in data 9 Aprile 2008 ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l’aggiornamento effettuato sia da considerarsi “complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6 del Decreto”. Tali linea guida sono state poi nuovamente aggiornate nel 2014. Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

  • Individuazione delle  aree  di  rischio,  al  fine  di  evidenziare  le  funzioni  aziendali  nell’ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
  • Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli;

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

  • Codice Etico
  • Sistema organizzativo
  • Procedure manuali ed informatiche
  • Poteri autorizzativi e di firma
  • Sistemi di controllo e gestione
  • Comunicazione al personale e sua formazione

 

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

  • Verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
  • Applicazione del principio di segregazione dei compiti;
  • Documentazione dei controlli;
  • Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure;

Individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili in:

  • Autonomia e indipendenza;
  • Professionalità;
  • Continuità di azione;
  • Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
  • Obblighi di informazione dell’organismo di

 

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello.  Infatti,  il  Modello  adottato  dall’Ente  deve  essere  necessariamente  redatto  con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

1.6. Le sanzioni

 

 

Riscontrata la possibile commissione di un reato rilevante ai fini del Decreto, l’accertamento della responsabilità dell’Ente è attribuito al Giudice penale competente a decidere della responsabilità della persona fisica che si assume aver commesso il reato. Qualora ritenuto responsabile, l’Ente è soggetto all’applicazione delle sanzioni di seguito indicate, qualificate di natura “amministrativa” (art. 9 del Decreto):

  1. Sanzioni pecuniarie

 

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’Ente. Rispetto ad esse, il Legislatore ha introdotto un meccanismo di applicazione delle sanzioni “per quote”. In forza di tale meccanismo, in sede di commisurazione della sanzione il Giudice penale determina:

  • il numero delle quote, non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, stabilito in considerazione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’Ente e dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
  • l’importo di ciascuna quota, da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.
  1. Sanzioni interdittive

 

Le sanzioni interdittive, individuate dall’art. 9, comma 2, del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

  • l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  •  il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

 

Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è, ai sensi dell’art. 19 del Decreto, una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna.

 

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è, ai sensi dell’art. 18 del Decreto, una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso in cui all’Ente sia comminata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l’Ente ha la propria sede principale.

1.7 Obiettivi e Finalità del modello

 

Il presente paragrafo ha la funzione precipua di evidenziare le finalità e le motivazioni per le quali la Ditta F.lli Cinotti Srl ha deciso di adottare un sistema di gestione della responsabilità amministrativa d’impresa. La F.lli Cinotti Srl è pienamente consapevole che il Sistema di gestione adottato non costituisce solo uno strumento adatto ad evitare le pesanti sanzioni previste dal legislatore a carico degli Enti ma, anche e soprattutto un percorso complesso determinato a migliorare ed incrementare l’organizzazione della società mediante la formalizzazione di adeguati processi aziendali, l’amministrazione, il controllo in forza del rispetto di principi fondamentali quali quelli dell’individuazione delle funzioni e della separazione dei poteri. Il modello ha certamente infine quale scopo anche quello di migliorare e diffondere l’etica aziendale verso l’esterno e determinare un’immagine di efficienza e trasparenza commerciale verso tutti gli interlocutori esterni.

La F.lli Cinotti Srl mediante l’adozione di un sistema di gestione della responsabilità

 

 

amministrativa (SGRA) ha inteso formalizzare e concretizzare l’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l’azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Parte Generale – Versione 1.0, denominato MOG231, ha come funzione essenziale quella di fornire indicazioni sui contenuti del decreto legislativo 231/01, che introduce nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da soggetti apicali o da soggetti sottoposti alla viglianza delle figure apicali.

Il presente modello e tutti documenti che concorrono a detrminare nel loro complesso il sistema della gestoine amministrativa della Ditta F.lli Cinotti Srl ha altresì funzione di inquadrare il modello di organizzazione, gestione e controllo nell’ottica di fornire adeguata informativa circa i contenuti della legge, di impostare le attività aziendali in linea con il modello e di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso.

In particolare il MOG231 e più in generale tutti i documenti di cui si compone il SGRA di F.lli Cinotti Srl, si propongono l’obiettivo di rappresentare un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e coerenti nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. In particolare, attraverso l’adozione del Modello, l’azienda F.lli Cinotti Srl si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

  • Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell’azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all’azienda;
  • Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall’azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al “Codice Etico” al quale l’azienda intende attenersi nell’esercizio della attività aziendale;
  • Consentire alla società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati

Nell’ottica della realizzazione di un programma d’interventi sistematici e razionali per l’adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell’ambito delle stesse le cosiddette attività “a rischio” ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell’individuazione delle attività “a rischio”, l’azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all’espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto Legislativo 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell’ambito del Decreto, la Società valuterà l’opportunità di integrare il presente Modello con nuovi presidi di controllo e/o nuove Parti Speciali.

Alla luce di quanto sopra evidenziato Il presente documento ha come obiettivo quello di evidenziare, anche nei confronti di soggetti terzi, che i comportamenti illeciti sono condannati da F.lli Cinotti Srl in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui la presente ditta intende attenersi nello svolgimento della propria attività aziendale. Per fare ciò al modello dovrà essere fornita adeguata visibilità, ad esempio (per ciò che concerne il solo MOG231 e il CE231) direttamente mediante pubblicazione sul sito internet della società.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

 

2.  ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

 

  • fase preliminare di identificazione dei processi aziendali sensibili

 

la redazione del Modello di organizzazione gestione controllo ha richiesto lo svolgimento di un’importante lavoro preparatorio, dettato da verifiche, consultazioni e suggerimenti determinati ad adattare e plasmare il sistema organizzativo interno nel rispetto delle disposizioni del Decreto e delle richiamate Linee Guida di Confindustria.

La prima fase ha riguardato  l’analisi del contesto aziendale e precisamente:

 

La verifica degli strumenti di gestione della responsabilità amministrativa dell’impresa già eventualmente presenti ed adottati all’interno della realtà aziendale e le eventuali differenze tra questi e le specifiche richieste dal D. Lgs 231/01;

L’indicazione delle azioni da sviluppare (così dette azioni correttive) per costruire quelle parti del SGRA non presenti o non complete, così come richieste dalla normativa di riferimento; L’analisi preliminare è stata pertanto avviata muovendo dall’organigramma fornito dall’azienda e acquisendo nel dettaglio le interviste di ogni singola funzione responsabile partendo proprio dal mansionario predisposto ai fini della certificazione sulla qualità e dalla documentazione reperita in azienda. L’analisi condotta in azienda ha condotto all’individuazione di processi e attività soggette al rischio di possibili commissioni di reati presupposto ai fini della normativa 231/01. L’obiettivo di questa fase d’indagine preliminare è stato proprio quello di mappare i processi e fotografare la situazione aziendale attestante lo stato della società (as is) al momento dell’avvio delle attività necessarie per l’adozione e l’implementazione di un sistema di gestione della responsabilità amministrativa. Sono stati pertanto redatti i processi mancanti e riscritti quelli esistenti non adeguatamente formalizzati secondo la logica “as is” ovvero fotografando lo stato aziendale al momento della verifica. Le prescrizioni previste dal D.Lgs 231/01, per come esplicitate nelle linee guida di Confindustria, sono state utilizzate quale modello per il confronto con lo stato attuale dell’arte del SGRA presente in F.lli Cinotti Srl.

2.2   proposte di azioni correttive (gap analysis)

 

Successivamente alla stesura dei processi “as is” è stato possibile redigere i documenti relativi all’analisi della situazione aziendale in termini di compliance rispetto alla normativa 231/01 ed in particolare è stato possibile redigere a più riprese, a seconda delle aree interessate, i documenti contenenti “le proposte di azioni correttive”. Tali documenti sono poi stati sottoposti al vaglio della governance per le necessarie deliberazioni. Tale fase è definibile con il termine di gap analysis. Scopo di questa delicata fase è stato quello di verificare e rilvare le difformità operative che avrebbero potuto in concreto rappresentare un rischio di commissione reati ai sensi della normativa 231/01 e che pertanto hanno richiesto particolare attenzione da parte della governance e di conseguenza anche da parte della proprietà aziendale. Solo a seguito delle delibere assunte dalla governance rispetto alle proposte di azioni correttive è stato possibile porcedere alla stesura dei porcessi aziendali a rischio commissione reato nella loro conformazione definitiva.

 

 

2.3   Risk assesment

 

Si è poi passati alla stesura del documento di risk assesment diretto a rilevare la mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto e successivamente a valutare la quantificazione degli stessi rischi in funzione della probabilità di accadimento e della gravità del reato. L’Art. 6, co.2, lett. a) e b), ex D.Lgs. 231/2001 introduce il concetto del Risk Assessment come componente fondamentale del Risk Management. Il Risk Assessment consente di rilevare i rischi di commissione dei reati presupposto e successivamente di valutare la quantificazione degli stessi rischi in funzione della probabilità di accadimento e della gravità del reato. Le fasi del Risk Assessment sono costituite dall’analisi preliminare, dall’individuazione dei rischi nonché dalla misurazione e dalla valutazione del rischio residuo. Nella fase di analisi preliminare sono stati presi in considerazione i processi aziendali suddivisi ulteriormente, quando necessario e per quanto necessario, in attività ed azioni, sia attraverso interviste ai soggetti “apicali” e ai soggetti “sottoposti”, sia attraverso una verifica delle prassi operative in essere presso l’azienda, nonché attraverso la valutazione della documentazione fornita. L’analisi preliminare è finalizzata a raccogliere informazioni e dati per mettere in relazione il reato presupposto con le attività aziendali: questo permette l’avvio della fase di individuazione dei rischi. Per una corretta valutazione dei rischi sono stati esaminati tutti i reati presupposto,  indicati  negli  articoli  del  D.Lgs.  231/2001,  di  cui  alla  tabella  “Indice  dei  reati presupposto”. Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, non siano state rilevate attività sensibili al rischio di commissione del reato stesso, si è indicata la formula P.I. (presupposti insufficienti). Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, siano state rilevate attività sensibili, si è provveduto all’individuazione delle risorse aziendali coinvolte e ad una valutazione della probabilità di accadimento dell’evento. A tal fine è stato tenuto conto, sia del livello di formalizzazione già presente in azienda quanto alle procedure, ai contenuti del mansionario, all’eventuale sistema di procure e deleghe, all’ organigramma ecc…, sia di reati che eventualmente abbiano interessato l’ente durante la sua attività. Inoltre si è tenuto conto, anche della specifica attività che la società svolge e delle modalità di lavoro. Al fine di avere una visione il più possibile completa del rischio, è stata condotta una valutazione nella quale si sono analizzate le modalità di svolgimento dell’attività aziendale e il grado di formalizzazione presente, oltre ad eventuali presidi di controllo già adottati dalla azienda, il tutto al fine di permettere l’inquadramento del livello di rischio commissione reato presupposto. La sintesi di tali evidenze ha fornito, come output, il rischio residuo. La misurazione del rischio ha tenuto conto dei suddetti elementi e di tutte le informazioni raccolte durante la fase preliminare. A tal fine si è proceduto a individuare quattro livelli di rischio, a seconda della probabilità di accadimento; tali indicatori sono i seguenti:

  • Rischio specifico;
  • Rischio residuo;
  • Rischio remoto;
  • Presupposti

 

Per quanto riguarda il rischio specifico si è utilizzato tale indicatore laddove è stata accertata una situazione grave o che interessa aree particolarmente sensibili per la società. Al rischio specifico deve seguire un’immediata azione correttiva. In relazione poi al rischio residuo è stato utilizzato tale indicatore laddove, dalle informazioni raccolte è emersa una situazione di rischio limitata, sempre comunque non imminente in quanto l’ente ha comunque adottato (anche se non necessariamente in modo formale), una serie di misure e procedure idonee a diminuire il rischio di commissione reato. Al rischio residuo possono (ma non necessariamente devono) seguire azioni correttive, anche non immediate, volte a formalizzare, integrare e/o meglio definire le misure ed i controlli già presenti. Le fattispecie di reato che possono maggiormente interessare la società in relazione all’attività svolta (si pensi, nel caso di specie, ai reati in materia di sicurezza sul lavoro o ambientali) non saranno mai considerati ad un livello di rischio minore rispetto a quello residuo, al fine di mantenere sempre una particolare attenzione  sulla  valutazione  di  tali  delitti.  Infine,  il  rischio  remoto  indica  una  situazione  nella quale la commissione del reato presupposto, pur se astrattamente possibile, nelle attuali circostanze, risulta essere improbabile, anche per la mancanza di un concreto vantaggio per la società nell’ipotesi di commissione del reato. Qualora poi quest’ultimo non possa essere applicato, in quanto non riferibile neppure potenzialmente all’attività svolta dalla società, verrà indicato il termine Presupposti insufficienti (PI).

Al termine delle attività sopra elencate e quindi successivamente alla mappatura delle aree di rischio e delle attività a rischio commissione reati presupposto 231 e quindi più in generale al termine delle attività di gap analysis e risk assesment è stata prodotta adeguata documentazione a conferma del lavoro svolto, adottata dalla governance della F.lli Cinotti Srl mediante adeguate delibere conservate come la relativa documentazione agli atti della società.

2.4   Principi di controllo interno

 

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell’ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere, focalizzando l’analisi sulla presenza/assenza all’interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

  • Regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;
  • Procedure: esistenza di procedure interne adeguatamente formalizzate a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal Lgs. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati.

Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:

 

  • Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
  • Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
  • Chiara definizione della responsabilità delle attività (detta anche accountability), principio in forza del quale, qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o ad una unità organizzativa che ne detiene la responsabilità;
  • Esistenza di criteri oggettivi per l’effettuazione delle scelte aziendali;
  • Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;

 

  1. Segregazione dei compiti: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico Nella sostanza si è trattato di dare applicazione al principio in forza del quale l’autorizzazione ad effettuare un’operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione;

 

  1. Livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
  2. Attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
  3. Attività di monitoraggio: esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali;

2.5   Elementi costitutivi del Modello

 

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società F.lli Cinotti Srl nella definizione del Modello ed in particolare più correttamente nella definizione di un adeguato sistema di gestione della responsabilità amministrativa (SGRA) possono essere così riassunti:

  • Mappa delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
  • Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire i principi di controllo (vedi successivo punto 4);
  • Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  • Identificazione dell’Organismo  di  Vigilanza  (di  seguito  anche  “Organismo”  o  “ODV”)  e attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
  • Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’ODV;
  • Attività d’informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
  • Definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Il presente modello è pertanto composto della presente parte generale che comprende una disamina delle componenti essenziali del SGRA, tra cui:

  • l’individuazione e la specifica delle categorie di reato rilevanti pr la lli Cinotti Srl;
  • l’individuazione dei destinatari del modello;
  • le caratteristiche principali di riferimento;
  • funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza;
  • i principi etici su cui si fonda l’organizzazione e l’attività aziendale;
  • il sistema disciplinare/sanzionatorio volto a presidiare ed intervenire nel caso vengano commesse di violazioni delle prescrizioni di cui al modello ed in particolare dei principi contenuti nel codice etico;
  • il sistema di comunicazione adeguato al fine di garantire la formazione oltre che l’informazione circa i contenuti e le finalità del modello;
  • parti speciali per ogni singola differenti categoria di reati presupposto ritenute rilevanti per la lli Cinotti Srl;

2.6.   Modello, Codice Etico e Sistema Disciplinare

 

La F.lli Cinotti Srl ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali, all’interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Gli obiettivi che l’azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riassunti e descritti:

 

  • Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti;
  • Richiamare l’attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali;
  • Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire, in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico. Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

  • Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che l’azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
  • Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all’art. 6, comma 2 lett. e) del Decreto;
  • Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto

In particolare, oltre a quanto specificamente previsto nei protocolli di prevenzione adottati da F.lli Cinotti Srl, le regole di condotta, in linea generale, prevedono che i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti e i Partners non debbano porre in essere comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad integrare le fattispecie di reato previste nel decreto.

Gli amministratori sono tenuti a rispettare i più elementari principi di trasparenza in occasione dell’assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e/o sui terzi.

2.7.   Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello, del Codice Etico e del Sistema Disciplinare

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), è rimessa al CDA della F.lli Cinotti Srl la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche il Codice Etico, il Sistema Disciplinare e tutti gli altri documenti che compongono nel loro complesso il SGRA (sistema di gestione della responsabilità amministrativa) sono stati approvati con apposita delibera del CDA della F.lli Cinotti Srl, in quanto parti integranti del Modello Organizzativo a cui sono allegati.

 

 

3.  ATTIVITA’ E STORIA DELLA F.LLI CINOTTI SRL

 

Dal 1961 Le Officine Meccaniche F.lli Cinotti Srl producono tutti i tipi di alberi di trasmissione e alberi in generale per svariati settori industriali tra i quali in particolare rilevano quelli delle macchine agricole, delle macchine movimento terra, dell’automotive e della nautica.

Con i suoi oltre 50 anni di esperienza nel settore la Ditta F.lli Cinotti Srl è capace di produrre alberi di trasmissione dai 70 mm ai 2000 mm di lunghezza e dai 15 mm agli 80 mm di diametro. Nel 2013 le Officine Cinotti Srl hanno trasferito la propria sede e la propria produzione nel nuovo

sito di Gaggio Montano (BO). L’azienda ha in organico circa 40 dipendenti tra occupati in produzione e occupati negli uffici amministrativi.

 

L’azienda è stata fondata nel 1961 dai Sigg. Cinotti Livio e Stefano e successivamente è entrato a fare parte della società il Sig. Cinotti Adolfo figlio di Stefano.

 

Costruita come officina meccanica per lavorazioni generiche e riparazione di macchinari agricoli si è gradualmente specializzata nella produzione di alberame che viene impiegato nella costruzione di macchine agricole e movimento terra .

Attualmente l’azienda è gestita dai figli di Livio e Stefano e in azienda lavorano già i nipoti. L’azienda attualmente lavora per aziende di primaria importanza italiane ed estere.

 

 

4.  ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DI F.LLI CINOTTI SRL

 

La gestione dell’Azienda è affidata al CDA. Con apposito verbale del CDA sono stati indicati nel dettaglio tutti i poteri delegati al Presidente e quelli delegati ai consiglieri con specifica indicazione dei relativi limiti anche in ordine ai poteri di spesa e di rilascio delle garanzie, nonché di richiesta affidamenti. Sono stati definiti i poteri e le responsabilità in materia di gestione del personale nonché in materia di Sicurezza sul lavoro. Tutti i documenti che compongono il SGRA sono stati preventivamente vagliati, discussi e valutati dal CDA di F.lli Cinotti Srl che li ha poi deliberati e formalmente adottati. Per gli aspetti più rilevanti le delibere del CDA sono state portate all’attenzione dell’assemblea soci e sottoposte al vaglio anche di quest’ultima. La società è dotata di apposito organigramma. Per il tramite dell’organigramma è possibile avere una chiara indicazione circa l’assetto strutturale della società ed anche circa la collocazione del personale dipendente. L’organigramma come di seguito riportato permette di meglio comprendere l’articolazione di obiettivi e responsabilità. Di seguito si riporta uno schema esemplificativo della struttura organizzativa interna della Ditta F.lli Cinotti Srl .

 

 

 

 

F.LLI CINOTTI SRL

Organigramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base delle necessità operative della società, il CDA di F.lli Cinotti Srl ha adottato un adeguato sistema di procure e deleghe volto a definire con precisione i limiti quali-quantitativi dei poteri attributi alle funzioni aziendali e ai singoli amministratori.

 

 

La decisione di procedere con il conferimento di deleghe è rimessa alla necessità di far fronte ad esigenze operative dell’azienda, in un’ottica di efficientamento aziendale e adeguata separazione dei poteri.

 

 

5.  CATEGORIE DI REATI E REATI PRESUPPOSTO

 

  • categorie di reati presupposto rilevate

 

La rilevazione delle categorie di reati presupposto ai sensi della normativa 231 è stata fondata sull’attività di verifica preliminare, sulla storicità connessa all’attività aziendale della F.lli Cinotti Srl nonché sul contesto socio economico produttivo in cui opera la società.

Di conseguenza è stato possibile rilevare le seguenti categorie di reato presupposto che potenzialmente potrebbero coinvolgere la responsabilità amministrativa della Ditta F.lli Cinotti Srl:

  • reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 del Decreto);
  • Reati informatici (art. 24 bis del Decreto);
  • Reati societari (art. 25 ter del Decreto);
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies del Decreto);
  • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25

 

octies del Decreto);

 

  • Delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis. 1 del Decreto);
  • Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
  • Impiego di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui  soggiorno  è  irregolare  (art.  25  duodecies  del Decreto);
  • Reati Tributari (Art. 25 quinquesdecies del Decreto);
  • Reati transnazionali (art. 10 146/2006);

 

5.2   singoli reati presupposto rilevati

 

A fronte dell’attività di risk assesment è stato possibile individuare, come sopra evidenziato, le categorie di reati presupposto che potenzialmente potrebbero comportare profili di responsabilità amministrativa per la Ditta F:lli Cinotti Srl. Di seguito sono riportati i singoli reati presupposto suddivisi per singole norme di riferimento. Si riportano pertanto i soli reati per i quali l’analisi del rischio condotta ha evidenziato concrete possibilità di realizzazione in termini remoti, residuali o specifici:

Reati presupposto di cui all’art. 24 del Decreto:

 

  • 640 c.p. truffa in danno dello stato;
  • Art. 640 bis c.p.c. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
  • 316 bis c.p. malversazione ai danni di erogazioni pubbliche;
  • 316 ter c.p. indebita percezione di erogazioni pubbliche;
  • Art. 640 ter comma 1 c.p. frode informatica;

 

Reati presupposto di cui all’art. 25 del Decreto:

 

  • Art. 318 c.p. corruzione per un atto d’ufficio;
  • Art. 319 c.p. corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio;
  • 319 bis c.p. circostanze aggravanti;
  • 319 ter c.p. corruzione in atti giudiziaria;
  • 319 quater induzione indebita a dare o promettere utilità;
  • 320 c.p. corruzione di persone incaricata di pubblico servizio;
  • Art. 322 c.p. istigazione alla corruzione;
  • Art. 346 bis c.p. traffico di influenze illecite;

 

Reati presupposto di cui all’art. 24 bis del Decreto:

 

  • 491 bis c.p. Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria;
  • Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
  • Art. 615 quater c.p.Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, • Art. 615 quater c.p.Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici;
  • Art. 615 quinquies c.p. Detenzione, diffusione, e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
  • Art. 617  quater  c.p.  Intercettazione,  impedimento  o  interruzione  illecita  di  comunicazioni informatiche o telematiche;
  • Art. 617 quinques c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
  • Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
  • Art. 640 ter c.p. Frode informatica

 

Reati presupposto di cui all’art. 25 bis. 1. del Decreto:

 

  • Art. 513 c.p. Turbata libertà dell’industria e del commercio;
  • Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minacce e violenza;
  • Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
  • 517 ter c.p. Fabbricazione e Commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

Reati presupposto di cui all’art. 25 ter del Decreto:

 

  • Art. 2621 c.c. false comunicazioni sociali;
  • Art. 2625 c.c. impedito controllo;
  • Art. 2626 c.c. indebita restituzione di conferimenti;
  • 2627 c.c. illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
  • Art. 2628 c.c. illecite operazioni sulle quote sociali;
  • Art. 2629 c.c. operazioni in pregiudizio ai creditori;
  • Art. 2632 c.c. formazione fittizia del capitale;
  • Art. 2636 c.c. illecita influenza sull’assemblea;
  • 2635 c.c. corruzione tra privati;
  • Art. 54 e 55 D. lgs 19 del 02/03/2023 false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;

 

Reati presupposto di cui all’art. 25 septies del Decreto:

 

  • 589 e 590 comma 3 c.p. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro;

Reati presupposto di cui all’art. 25 octies del Decreto:

 

  • Art. 648 c.p. reato di ricettazione;
  • Art. 648 bis c.p. reato di riciclaggio;
  • Art. 648 ter c.p. reato di impiego di denaro, beni o utile di provenienza illecita;
  • Art. 648 ter comma 1 c.p. reato di autoriciclaggio;

 

Reati presupposto di cui all’art. 25 octies. 1 del Decreto:

  • Art. 493 ter c.p. reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
  • Art. 493 quater c.p. reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
  • Art. 640 ter c.p. reato di Frode informatica per l’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di danaro di valore monetario o di valuta virtuale;

Reati presupposto di cui all’art. 25 decies del Decreto:

 

  • Art. 377 bis c.p. Induzione a  non rendere  dichiarazioni  o a rendere  dichiarazioni  mendaci alla autorità giudiziaria;

Reati presupposto di cui all’art. 25 undecies del Decreto:

 

  • Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l’ambiente;
  • 137 D. Lgs 152/2006 scarichi in acque reflue – inquinamento del suolo;
  • 256 D. Lgs 152/2006 attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;
  • 258 D. Lgs 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
  • 279 D. Lgs 152/2006 Sanzioni per superamento valori limite di emissione

 

Reati presupposto di cui all’art. 25 duodecies del Decreto:

  • Art. 22 comma 12, 12 bis e 12 ter del D. Lgs. 286/98 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Reati presupposto di cui all’art. 25 quinquesdecies del Decreto:

 

  • 2 D. Lgs   74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • 3 D. Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  • 4 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 dichiarazione infedele;
  • Art. 5 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 omessa dichiarazione;
  • 8 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • 10 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 occultamento o distruzione di documenti contabili;
  • Art. 10 quater D.Lgs 74 s.m indebita compensazione;
  • 11 D.Lgs 74 e s.m. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
  • 12-ter D.Lgs 74 aggiunto da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 casi particolari di confisca

Reati presupposto di cui all’art. 10 L. 146/2006 del Decreto:

 

  • 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;

 

6.  DESTINATARI DEL MODELLO

 

Sono destinatari del Modello (di seguito i “Destinatari”) tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali. Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partners commerciali e/o finanziari.

 

7.  ORGANISMO DI VIGILANZA

 

  • I requisiti

 

L’art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/01, individua l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito essenziale affinché l’Ente possa essere esonerato dalla “responsabilità amministrativa” dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto. All’Organismo di Vigilanza deve essere attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché di curare il suo aggiornamento.

I requisiti che l’organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

  • Autonomia ed indipendenza: l’Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff – come meglio si dirà in seguito – con il vertice operativo aziendale e con il CDA;
  • Professionalità nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all’organizzazione aziendale;
  • Continuità di azione: al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

 

7.2   Individuazione e nomina

 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 1 lettera b) del D. Lgs 231/01 il Consiglio di Amministrazione di F.lli Cinotti Srl provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza.

Il legislatore rimette ogni decisione in ordine alla composizione dell’Organo di Vigilanza agli Enti che intendono adeguarsi alle prescrizioni di cui al Decreto. La scelta va operata dalla Società in forza della specifica realtà aziendale ed in forza delle specifiche caratteristiche dimensionali della società.

L’organo deputato ad assumere le relative decisioni in tal senso è il CDA della Ditta F.lli Cinotti Srl. In sede di costituzione, il CDA determina la composizione, monocratica o collegiale dell’ODV, assicurando comunque che, in caso di composizione monocratica, il ruolo di ODV debba comunque essere affidato ad un professionista esterno alla Società in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7.1 o dal legale rappresentante stesso, ai sensi dell’art. 6 comma quarto D. Lgs 231/2001. In caso di composizione collegiale, dovrà essere presente almeno un membro esterno con funzioni di Presidente e dovrà essere verificato il possesso da parte di tutti i componenti dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7.1. L’ODV resta in carica tre anni e l’incarico potrà essere rinnovato dal CDA. L’ODV, così come i singoli componenti dello stesso, potrà essere revocato dal CDA solo per giusta causa, quale, a titolo meramente esemplificativo, una grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico. Nel caso di dimissioni o rinuncia all’incarico da parte di uno dei componenti dell’Organismo, la nomina del sostituto è adottata dal CDA della Ditta F.lli Cinotti Srl.

Il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito statuto approvato dal CDA. Tale Statuto prevede, tra l’altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell’Organismo, nonché i flussi informativi verso il CDA. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell’Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

7.3   Funzioni e poteri

 

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs. 231/01, al fine di valutare l’adeguatezza del modello adottato ed implementato dalla società, è necessaria la presenza di un “Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello nei cui confronti siano previsti obblighi di informazione e che da parte dei questo Organo di Vigilanza non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza”.

Riassumendo, il testo del D. Lgs 231/01 riporta alcuni elementi fondanti la figura ed il ruolo dell’Organismo di Vigilanza ma, nulla di più dice o specifica in merito alle sue funzioni specifiche. A far data dall’entrata in vigore della normativa nel 2001 si sono susseguite molte pagine di dottrina e soprattutto, di grande rilevanza sono stati gli interessamenti e le disposizioni emanante e sancite dalle associazioni di categoria tra cui certamente Confindustria. E’ pertanto possibile alla luce delle linee guida così emanate e predisposte nel tempo, riepilogare le funzioni ed i compiti dell’Organismo di Vigilanza secondo i punti di seguito riportati:

  • Vigilanza sull’effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
  • Valutazione dell’adeguatezza del Modello, ossia dell’idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell’impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di Ciò impone un’attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti normativi. L’aggiornamento può essere proposto dall’Organismo di Vigilanza, ma deve comunque essere adottato dall’organo dirigente.

 

In particolare, i compiti dell’Organismo di Vigilanza sono così definiti:

 

  • Vigilare sull’effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste;
  • Verificare l’efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
  • Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento;
  • Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all’aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull’attuazione dello stesso;
  • Assicurarsi i flussi informativi di competenza;
  • Assicurare l’attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
  • Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l’applicazione delle sanzioni disciplinari;

Nell’espletamento delle sue funzioni, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

 

  • Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l’attività dell’Organismo di Vigilanza;
  • Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo di Vigilanza ai sensi del Lgs. n. 231/01;
  • Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
  • Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente

 

le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello.

 

A seguito dell’accettazione della nomina conferita l’ODV sarà tenuto ad elaborare un proprio regolamento interno di funzionamento, grazie al quale poter pianificare le attività di vigilanza. L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CDA e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

 

7.4. Autonomia finanziaria

 

All’Organismo di Vigilanza deve essere assicurata e garantita la necessaria autonomia finanziaria. A tal scopo il CDA della F.lli Cinotti Srl approva il budget annuale di spesa sulla base delle richieste da parte dell’ODV. Il budget deve essere sufficiente a poter garantire l’espletamento delle attività di controllo, verifica ed aggiornamento del modello ivi compresa la necessità di acquisire eventuali consulenze esterne specializzate. Ogni qualvolta fosse necessario procedere con una spesa eccedente il budget l’ODV dovrà avanzare apposita richiesta scritta al CDA di F.lli Cinotti Srl chiedendo la relativa autorizzazione di spesa.

7.5 Flussi informativi dell’ODV nei confronti del CDA

 

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a rispondere direttamente al CDA della F.lli Cinotti Srl. Almeno una volta l’anno l’ODV invierà al CDA una propria relazione sull’attività svolta e sullo stato di effettiva attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. L’informativa dovrà avere ad oggetto lo stato complessivo di funzionamento del modello., l’aggiornamento dello stesso e i fatti che sono emersi in rilevo durante l’attività di controllo e verifica. Le relazioni come sopra evidenziato dovranno avere almeno cadenza annuale ed in linea di principio dovranno riportare i seguenti contenuti minimi:

  • il numero e le date delle riunioni tenute dall’ODV;
  • una descrizione generale dell’attività svolta;
  • il numero e la tipologia delle segnalazioni ricevute e una descrizione nonché il resoconto delle attività di indagine svolte in merito alle segnalazioni ricevute;
  • il numero e la tipologia delle criticità riavere durante l’attività di verifica e controllo;
  • le osservazioni dell’ODV in merito all’effettività ed all’efficacia dell’attuazione del Modello con le indicazioni necessarie circa le eventuali integrazioni e/o modificazioni che ritenesse necessarie apportare al Modello stesso;
  • l’analisi delle eventuali modifiche da apportare al modello in forza delle possibili novità normative e/o modifiche legislative o ancora a seconda che dette modifiche siano necessarie a seconda del mutato assetto societario e/o organizzativo;
  • l’eventuale richiesta di mezzi finanziari utilizzabili liberamente per le indagini (come da budget) e la relativa rendicontazione dell’effettivo utilizzo che ne è stato fatto;
  • una descrizione delle attività che verranno pianificate per l’anno successivo

 

Resta inteso che l’ODV nel pieno rispetto della propria autonomia funzionale potrà predisporre nell’arco dell’annualità, altre relazioni ed altri documenti informativi ad hoc verso l’organo amministrativo a seconda delle specifiche esigenze del caso.

7.6.   Flussi informativi di esponenti aziendali o di terzi verso l’ODV

 

Al fine di poter svolgere correttamente il proprio incarico e pertanto anche al fine di poter procedere ad adempiere ai propri obblighi informativi verso il CDA, è necessario che tutti i destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo, portino a conoscenza dell’ODV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, che sia giudicata attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

Si tratta di informazioni che l’ODV potrà chiedere di sua spontanea iniziativa nel rispetto dei propri compiti di indagine, verifica e controllo e di autonomia funzionale e ancora di informazioni che dovranno essere rese dai destinatari in forza di una adeguato ed implementato sistema di flussi informativi che, per ogni singola funzione prevede obblighi informativi con cadenze regolari, oltre ad obblighi determinati dall’esigenza del caso.

I destinatari sono tenuti a collaborare con l’ODV ed a fornire a quest’ultimo ogni dato richiesto. Come più oltre verrà specificato nel paragrafo relativo al sistema disciplinare, i destinatari che non adempiano correttamente all’obbligo di informativa nei confronti dell’ODV, nei termini e secondo le indicazioni di cui al sistema di flussi informativi o comunque secondo le modalità previste dallo stesso ODV e dai protocolli di cui al Modello, possono essere soggetti all’applicazione di sanzioni disciplinari.

L’obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate. A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

  • Devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di condotta adottate dalla società;
  • L’ODV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l’autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione;
  • Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure aziendali adottate. L’ODV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l’assoluta riservatezza dell’identità del

Oltre a ciò, devono essere necessariamente trasmesse all’ODV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all’attività di vigilanza, come ad esempio:

  • I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto;
  • Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società;
  • L’eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici o per l’ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
  • Le notizie relative all’attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

 

  • Devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate;
  • L’afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l’ODV dell’azienda;
  • L’ODV, valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), potrà suggerire all’organo amministrativo eventuali azioni correttive;
  • Le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
  • Le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

 

I Flussi informativi sopra descritti debbono coinvolgere in particolare i Responsabili di Funzione, che nell’ambito dell’area di loro competenza sono tenuti ad inviare all’attenzione dell’ODV i dati e le informazioni relative all’attività aziendale svolta di modo tale da consentire all’Organismo di Vigilanza di poter monitorare l’andamento della società ed il funzionamento dei presidi di controllo.

Stessa cosa dicasi anche per il CDA della Ditta F:lli Cinotti Srl su cui ricadono obblighi informativi verso l’ODV ad esempio in relazione a decisioni concernenti modifiche della struttura organizzativa della società ad esempio in materia di diverse procure e deleghe, nuovi modelli di business ecc …

 

Nell’ambito dei flussi informativi da e verso l’ODV rientra anche l’attività del revisore legale dei conti.

7.7.   modalità di segnalazione delle anomalie o delle violazioni

 

Le segnalazioni di eventuali anomalie o violazioni del modello da parte dei soggetti terzi o dei destinatari verso l’ODV dovranno seguire un iter di comunicazione diretta tramite un indirizzo di posta elettronica dedicato: odv@cinotti.it ovvero per posta ordinaria presso la sede della società F.lli Cinotti Srl, via Panigali n. 39, 40041 Gaggio Montano (BO) indicando nell’indirizzo la  seguente  dicitura:  “alla  C.A.  dell’ODV  di  F.lli  Cinotti  Srl”.  Spetta  all’ODV  il  compito  di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante e la tutela dei diritti dell’azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

 

8.  SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

 

  • scopo del sistema disciplinare

Il D. Lgs 231/01 per l’efficace attuazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, richiede l’implementazione e l’adozione di un adeguato sistema disciplinare che sia capace di sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei precetti indicati nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nei relativi documenti che ne costituiscono parte integrante tra cui il codice etico, da parte dei soggetti destinatari.

L’instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti destinatari prescinde da eventuali procedimenti giudiziari promossi nei confronti dell’ente o dei suoi dipendenti e collaboratori, relativi alla violazione contestata. La violazione delle regole e dei precetti di cui al modello potrà pertanto essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato presupposto o dall’effettiva punibilità dello stesso.

L’obbiettivo del sistema disciplinare è infatti quello di scoraggiare la realizzazione di pratiche criminose da parte dei destinatari del Modello, punendo comportamenti che violino i principi di condotta espressi nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico.

 

 

Pertanto il sistema disciplinare si attiva anche nel caso di violazioni che pur non configurando ipotesi di reato presupposto ai sensi del D. Lgs 231/01 sono comunque da considerarsi rilevanti per i riflessi negativi sull’azienda, sia in termini di costi economici, sia legali, sia reputazionali.

Il presente sistema disciplinare integra il più generale sistema sanzionatorio inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, intendendosi richiamate integralmente a tal fine, le disposizioni previste nel CCNL applicabile e tutte le norme di legge e convenzionali. La F.lli Cinotti Srl assicura pertanto che le sanzioni previste per i dipendenti, come indicate nel presente sistema disciplinare, sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di appartenenza. Stessa cosa dicasi anche in riferimento all’iter procedurale per l’irrogazione della sanzione.

Quanto sopra in riferimento ai rapporti tra impresa e lavoratori dipendenti non dirigenti e dirigenti.

Va precisato tuttavia che nel presente sistema disciplinare, sono previste sanzioni anche nei confronti di soggetti non facenti parte dell’organizzazione aziendale e quindi, non sottoposti al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, fornitori e consulenti esterni. Per tali soggetti saranno previste clausole ad hoc da inserire nei relativi contratti.

La circostanza di prevedere sanzioni nei confronti dei suddetti soggetti deriva dal fatto che condotte poste in essere da questi ultimi possono avere ripercussioni sulla responsabilità amministrativa della società.

8.2.   campo di applicazione e inquadramento giuridico

Il sistema disciplinare trova il suo inquadramento giuridico nell’ambito dei generali principi civilistici di obbedienza e diligenza del prestatore di lavoro e precisamente negli articoli 2104

c.c. “diligenza del prestatore di lavoro”, art. 2105 c.c. “obbligo di fedeltà”, art. 2106 “sanzioni disciplinari”, art. 2118 c.c. “recesso dal contratto a tempo indeterminato”, art. 2119 c.c. “recesso per giusta causa”.

Il sistema disciplinare trova la fonte nei poteri previsti a favore del datore di lavoro di attuare e predisporre adeguati strumenti disciplinari così come previsti dal codice civile, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dallo Statuto dei Lavoratori.

Il sistema disciplinare prevede sanzioni commisurate alla gravità dell’infrazione commessa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e nel vigente CCNL.

8.3.   soggetto responsabile dell’applicazione e del relativo aggiornamento

 

 

Il Direttore Generale della società (DGE) coadiuvato dalla funzione responsabile della gestione del personale (UGP) è responsabile della formalizzazione, dell’applicazione ivi compresa la relativa istruttoria e della revisione del presente sistema disciplinare, nonché dell’aggiornamento.

L’approvazione del presente documento è a cura del CDA della Ditta F.lli Cinotti Srl.

Il presente documento è parte integrante e fondamentale del più ampio sistema della gestione amministrativa dell’impresa e pertanto del modello di organizzazione, gestione e controllo e di conseguenza è compito dell’ODV vigilare sulla corretta applicazione del presente sistema disciplinare.

8.4.       soggetti destinatari

I soggetti tenuti all’osservanza del presente sistema disciplinare sono i soggetti destinatari anche del modello di organizzazione, gestione e controllo nonché del codice etico costituente parte essenziale del modello stesso. Tra i soggetti destinatari troviamo:

  • I dipendenti della società, ossia tutti coloro che hanno con la Ditta F.lli Cinotti Srl un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal tipo di contratto e dal loro inquadramento o Verranno previste apposite distinzioni quanto alle sanzioni irrogabili tra dipendenti in posizione dirigenziale e dipendenti non in posizione dirigenziale e ciò indipendentemente dalla effettiva presenza in azienda di dipendenti inquadrati in posizione dirigenziale;
  • I soggetti in posizione apicale, intendendosi con tale definizione gli amministratori o coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
  • I componenti dell’Organismo di Vigilanza, ossia coloro che sono deputati a verificare la corretta applicazione e l’attualità del modello ai sensi del Lgs 231/2001;
  • I soggetti terzi, ossia tutti coloro che a vario titolo, collaborano o prestano la loro attività lavorativa per conto, o a favore, di F.lli Cinotti S.r.l, quali, ad esempio, agenti di commercio, consulenti, fornitori .

8.5.   violazioni

Ai fini di una corretta lettura e di un’adeguata comprensione del presente documento, per violazione si intende la mancata osservanza da parte dei soggetti destinatari dei principi, delle regole e delle procedure previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo ivi compresi i principi contenuti nel codice etico adottato dalla F.lli Cinotti Srl che costituisce parte integrante del modello.

Per una migliore comprensione del contenuto delle infrazioni sanzionabili, si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di comportamenti idonei a costituire violazioni del presente sistema disciplinare:

  • Comportamenti commissivi od omissivi capaci di determinare una violazione dei principi, delle regole e delle procedure previste e formalizzate nel modello e nei documenti facenti parte integrante tra cui lo stesso codice etico;
  • Comportamenti commissivi od omissivi idonei a sottrarsi al sistema di controlli previsto dal modello compresa l’attività di vigilanza dell’ODV;
  • Comportamenti commissivi od omissivi idonei ad impedire l’accesso ad informative e documenti richiesti dai soggetti che sono preposti ai controlli;
  • Omessa comunicazione all’ODV di fatti rilevanti relativi all’applicazione del modello e/o delle violazioni rilevate;
  • Condotte commissive od omissive volte a commettere reati presupposto 231;
  • Condotte non conformi a regolamenti, leggi e procedure aziendali;

8.6.   conseguenze delle violazioni

Laddove accertate, le violazioni determinano conseguenze giuridiche differenti rispetto al soggetto destinatario di riferimento, ovvero a seconda che la violazione sia stata commessa da parte del dipendente, da parte dell’amministratore o da parte dei soggetti esterni. E così per singoli destinatari:

  • Nel caso di dipendenti sia non dirigenti che dirigenti, la violazione, qualora accertata, si configura come inadempimento contrattuale connesso alle obbligazioni ed ai precetti che derivano dal rapporto di lavoro;
  • Nel caso degli amministratori, la violazione, qualora accertata, si configura come inadempimento dei doveri previsti dalla legge e dallo statuto della società;
  • Infine nel caso di soggetti terzi esterni, la violazione, qualora accertata, si configura come inadempimento contrattuale (rispetto alle specifiche clausole risolutive espresse previste nei contratti) che legittima la società F.lli Cinotti Srl ad ottenere la risoluzione del contratto e la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.

 

8.7.   modalità operative per l’irrogazione delle sanzioni

Il procedimento seguito dalla Ditta F.lli Cinotti Srl per l’irrogazione delle sanzioni così come anche la tipologia delle sanzioni stesse, varia a seconda del soggetto destinatario della sanzione.

 

 

Per l’irrogazione delle sanzioni la Ditta F.lli Cinotti Srl dovrà rispettare e tenere conto dei principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle infrazioni commesse.

In particolare, per la determinazione della tipologia della sanzione e dell’entità della stessa, dovranno essere condotte dalla società F.lli Cinotti valutazioni analitiche che tengano in considerazione i seguenti elementi:

  • Tipologia dell’illecito compiuto;
  • Modalità di commissione della condotta, ovvero se è stata ravvisata intenzionalità nel comportamento che ha determinato l’infrazione;
  • Gravità della condotta. Da verificare al netto di eventuali circostanze aggravanti quali ad esempio l’esistenza di una recidiva a carico del medesimo destinatario autore dell’infrazione nei due anni precedenti la violazione o di eventuali circostanze attenuanti;
  • Ravvedimento operoso;
  • Livello gerarchico del destinatario all’interno dell’ente specie in riferimento alle mansioni ed ai ruoli dallo stesso ricoperti all’interno della compagine aziendale;
  • Elemento soggettivo (dolo o colpa);
  • Grado di colpa o dolo;
  • Rilevanza degli obblighi violati;
  • Rilevanza delle conseguenze per la società in termini di danni (sia economici che d’immagine), anche potenziali;
  • Eventuali concorsi tra più destinatari nella determinazione dell’infrazione;
  • Apertura di procedimento giudiziale nei confronti della società conseguente alla violazione

Di seguito vengono riportate e descritte le modalità operative per l’applicazione del sistema disciplinare a seconda delle diverse categorie di destinatari:

A)   dipendenti non dirigenti

Nei confronti del personale dipendente non dirigenziale, inquadrato con CCNL per i dipendenti di aziende Metalmeccaniche (CCNL Metalmeccanici) è necessario il rispetto del combinato disposto degli artt. da 8 a 11 del CCNL Titolo VII “Rapporti in Azienda” – Sezione IV “Disciplina del rapporto individuale di lavoro” e dell’art. 7 della L. 300/1970 “Statuto dei Lavoratori”.

In via generale il mancato rispetto e/o la violazione dei principi di comportamento così come definiti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo e nel codice etico ad opera dei dipendenti non dirigenti, costituisce inadempimento rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e di conseguenza costituiscono illecito disciplinare.

I diversi provvedimenti disciplinari sono quelli richiamati nel CCNL applicabile e precisamente quelli richiamati all’art. 8 del CCNL:

  • Richiamo verbale;
  • Ammonizione scritta;
  • Multa;
  • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
  • Licenziamento per mancanze (licenziamento con preavviso e senza preavviso);
  • Sospensione cautelare disciplinare;

Le sanzioni dovranno essere applicate nel rispetto dei principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle infrazioni commesse. Il livello di gravità è descritto sulla base di una scala omogenea come di seguito riassunta:

•  Inosservanza lieve o colposa

Si verifica quando le condotte siano caratterizzate dall’elemento soggettivo della colpa e non da dolo e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la società

•  Inosservanza ripetuta

Si verifica quando le condotte siano ripetute e caratterizzate da colpa e abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la società e comunque non siano caratterizzate da dolo

•  Inosservanza grave

Si verifica quando le condotte per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per il loro carattere recidivo siano da considerarsi gravi e caratterizzate da colpa e abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la società e comunque non siano caratterizzate da dolo

•  Violazione colposa

Si verifica quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo e abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la società più rilevanti rispetto all’ipotesi dell’inosservanza

•  Violazione dolosa o grave con colpa

Si verifica quando le condotte siano caratterizzate da dolo o siano caratterizzate per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per il loro carattere recidivo da particolare gravità con simultanea presenza di colpa e contestualmente abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la società più rilevanti rispetto all’ipotesi dell’inosservanza

In forza di quanto sopra riferito incorre:

Nel richiamo verbale il dipendente che si renda responsabile di:

Inosservanze  lievi commissive  od omissive  delle  procedure  e  tutti  i  successivi  aggiornamenti delle stesse e dei principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nei relativi documenti a corredo tra cui il codice etico e dei protocolli interni approvati per dare concreta attuazione al modello e per monitorare l’effettività dello stesso. O ancora nel caso in cui il comportamento sia determinato dalla tolleranza di inosservanze lievi o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri dipendenti.

Nell’ammonizione scritta il dipendente che si renda responsabile di:

Inosservanze   ripetute   commissive   od   omissive   delle   procedure   e   di   tutti   i   successivi aggiornamenti delle stesse e dei principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nei relativi documenti a corredo tra cui il codice etico e dei protocolli interni approvati per dare concreta attuazione al modello e per monitorare l’effettività dello stesso. O ancora nel caso in cui il comportamento sia determinato dalla tolleranza di inosservanze colpose o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri dipendenti. O ancora quando il comportamento si manifesta nel mancato adempimento a richieste d’informazioni o di esibizione dei documenti da parte dell’ODV, salvo motivate giustificazioni.

Nella Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria il dipendente che si renda responsabile di:

Inosservanze gravi commissive od omissive delle procedure e di tutti i successivi aggiornamenti delle stesse e dei principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nei relativi documenti a corredo tra cui il codice etico e dei protocolli interni approvati per dare concreta attuazione al modello e per monitorare l’effettività dello stesso. O ancora nel caso in cui il comportamento sia determinato dalla omessa segnalazione o da tolleranza di inosservanze ripetute o gravi commesse da propri sottoposti o da altri dipendenti. O ancora quando il comportamento si manifesta nel ripetuto mancato adempimento a richieste d’informazioni o di esibizione dei documenti da parte dell’ODV, salvo motivate giustificazioni. Nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni il dipendente che si renda responsabile di:

Violazioni colpose commissive od omissive delle procedure e di tutti i successivi aggiornamenti

 

 

delle stesse e dei principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nei relativi documenti a corredo, tra cui il codice etico e dei protocolli interni approvati per dare concreta attuazione al modello e per monitorare l’effettività dello stesso. O ancora nel caso in cui il comportamento sia determinato dalla omessa segnalazione o da tolleranza di violazioni colpose commesse da propri sottoposti o da altri dipendenti. O ancora quando il comportamento si manifesta nel ripetuto mancato adempimento a richieste d’informazioni o di esibizione dei documenti da parte dell’ODV, salvo motivate giustificazioni, determinando tale inadempimento un danno o una sanzione per la società.

Nel licenziamento per mancanze (con o senza preavviso) il dipendente che si renda responsabile di:

Violazioni dolose o con colpa grave, commissive od omissive delle procedure e di tutti i successivi aggiornamenti delle stesse e dei principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nei relativi documenti a corredo tra cui il codice etico e dei protocolli interni approvati per dare concreta attuazione al modello e per monitorare l’effettività dello stesso. Tali violazioni, affinché sia configurabile la sanzione del licenziamento per mancanze devono essere tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla società. Affinché sia poi configurabile la sanzione del licenziamento senza preavviso è necessario che la condotta del dipendente venga nel caso di specie giudicata tanto grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche per il periodo provvisorio determinato dal preavviso.

Nella sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs 231/01 nei confronti di dipendenti che:

Si trovano sottoposti ad indagini preliminari o rinviati a giudizio per uno dei reati presupposto di cui al D. Lgs 231/01. Nei confronti di tali dipendenti laddove si verifichino tali ipotesi, la società può disporre in ogni fase del procedimento penale, l’allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi ed esigenze cautelari. L’allontanamento dal servizio deve essere comunicato al dipendente per iscritto e potrà essere mantenuto attivo dalla società per il tempo ritenuto necessario ma, comunque non oltre il passaggio in giudicato della sentenza penale. Resta inteso che il dipendente allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo alla sospensione, il diritto all’intero trattamento economico ai sensi e per gli effetti del CCNL applicabile.

B)  dipendenti inquadrati come dirigenti

 

 

In riferimento ai lavoratori inquadrati con contratto collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Industriali (CCNL Dirigenti di Industria), deve essere rispettata la normativa prevista dal combinato disposto degli articoli artt. da 8 a 11 del CCNL Titolo VII “Rapporti in Azienda” – Sezione IV “Disciplina del rapporto individuale di lavoro” e dell’art. 7 “sanzioni disciplinari” della

  1. 300/1970 “Statuto dei Lavoratori” e dall’articolo 15 “responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione del CCNL Dirigenti Industria.

Così come per i dipendenti non dirigenti, anche per i Dirigenti, il mancato rispetto e/o la violazione dei principi di comportamento così come definiti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo e nel codice etico, costituisce inadempimento rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e di conseguenza costituiscono illecito disciplinare.

I diversi provvedimenti disciplinari applicabili riprendono le tipologie di cui all’art. 8 del CCNL Metalmeccanici. Come già indicato in precedenza, valgono anche per i dirigenti i medesimi principi circa le metodologie per stabilire quale sanzione sia da applicare. Le sanzioni dovranno infatti essere applicate nel rispetto dei principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle infrazioni commesse, sulla base di una scala omogenea degli indebiti (inosservanza lieve o colposa, inosservanza ripetuta, inosservanza grave, violazione colposa, violazione dolosa o grave con colpa).

La società acquisirà le decisioni circa l’applicazione delle sanzioni nei confronti del personale Dirigente anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro tra la società e il dirigente.

C)    lavoratori autonomi, collaboratori e altri soggetti terzi

In riferimento ai soggetti terzi con i quali la società ha stretto rapporti contrattuali, il mancato rispetto e/o la violazione dei principi di comportamento così come definiti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo e nel codice etico, costituisce inadempimento rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e nello specifico rispetto alle clausole risolutive espresse contenute nei predetti contratti.

Si tratta pertanto di dare applicazione alle disposizioni di cui all’art 1453 e ss c.c. in materia di risoluzione del contratto per inadempimento. La scelta in tal senso è rimessa all’arbitrio della società, salvo il risarcimento del danno.

Va da sé pertanto che in tutti i contratti tra la Ditta F.lli Cinotti Srl ed i soggetti terzi con i quali la stessa collabora o di cui chiede la collaborazione, la consulenza o l’assistenza, dovranno essere previste apposite clausole risolutive espresse.

 

 

D)   amministratori

Chiunque venisse a conoscenza del mancato rispetto e/o di una violazione dei principi di comportamento così come definiti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo e nel codice etico, o comunque di condotte idonee a concretizzare un reato presupposto ai sensi del D.Lgs 231/2001 da parte degli Amministratori della società, dovrà senza indugio informare l’ODV in forma scritta servendosi dei canali ad hoc predisposti tramite mail all’indirizzo odv@cinotti.it. Quest’ultimo provvederà a trasmettere la relativa comunicazione in forma anonima all’intero CDA. Il CDA provvederà ad assumere le relative ed opportune iniziative se del caso convocando anche l’assemblea dei soci per le comunicazioni e le decisioni necessarie.

Per i casi di gravi violazioni del Modello o del codice etico da parte di un consigliere o di più consiglieri del CDA, il fatto potrà essere considerato giusta causa per la revoca del consigliere. Per grave violazione si deve intendere la commissione di condotte configurabili come reati presupposto ai sensi della normativa ex D. Lgs 231/01.

E)  membri dell’ODV

Nell’ipotesi di mancato rispetto e/o di violazioni dei principi di comportamento così come definiti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo e nel codice etico, o comunque di condotte idonee a concretizzare un reato presupposto ai sensi del D. Lgs 231/2001 da parte dei componenti dell’ODV, il Consiglio di Amministrazione della F.lli Cinotti Srl provvederà ad assumere le opportune necessarie iniziative sempre da ragionare in forza della gravità dell’accaduto.

Una grave violazione non giustificata e/o non ratificata dal Cda della F.lli Cinotti Srl potrà determinare la revoca dell’incarico conferito per giusta causa e comunque per inadempimento contrattuale, salva l’applicazione di eventuali ulteriori sanzioni e/o penali che dovessero essere previste dai contratti in essere e fatta salva l’azione per il risarcimento del danno.

 

 

9.    FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

 

  • formazione

la formazione interna rappresenta uno strumento essenziale nonché obbligatorio per un efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. Tramite la formazione interna è infatti possibile diffondere la conoscenza dei principi di comportamento su cui si fonda il modello ed i relativi allegati tra cui anche il codice etico. Il tutto al fine precipuo di raggiungere l’obiettivo di prevenzione dei reati presupposto.

La società F.lli Cinotti Srl predispone, ogni anno, un piano d’interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

Il piano formativo deve essere strutturato in modo adeguato a seconda della tipologia di destinatario a cui è rivolto e del ruolo che esso svolge all’interno della struttura societaria. La periodicità della formazione dipenderà dal grado di effettivo apprendimento da parte del personale nonché da esigenze esterne che richiedono nuova formazione.

La partecipazione del personale e delle figure apicali ai programmi formativi è obbligatoria e dovranno essere definite modalità specifiche attraverso cui poter controllare l’effettiva partecipazione e la presenza nonché meccanismo di verifica del grado di apprendimento delle tematiche oggetto di formazione.

La formazione dovrà anzitutto garantire a tutti i destinatari, indipendentemente dalla funzione che ricoprono all’interno dell’organizzazione societaria, di conoscere cosa sia il D. Lgs 231/01 ed in cosa consolate la responsabilità amministrativa dell’impresa, nonché delle conseguenze in caso di commissione di uno dei reati presupposto. Dovrà poi essere fornita adeguata illustrazione di alcuni documenti essenziali per l’efficace implementazione del modello tra cui certamente il sistema disciplinare ed il codice etico.

Si dovrà inoltre fornire adeguata informativa rispetto ai contenuti delle procedure interne, nonché dei poteri e compiti dell’ODV e dei flussi informativi verso l’ODV.

 

In sostanza la formazione dovrà avere come obiettivo quello di rendere consapevoli i destinatari interni all’azienda dei rischi potenziali a cui la Loro specifica attività è esposta e fornire agli stessi, gli strumenti necessari per poter prevenire il rischio di commissione del reato mediante l’utilizzo delle procedure e dei meccanismo di verifica e controllo implementanti per tale ragioni e scopo.

Ogni qual volta dovessero essere adottate modifiche e/o aggiornamenti che per la loro natura risultano avere un impatto rilevante sul modello e sull’organizzazione della società, sarà necessario procedere ad una formazione approfondita sulle nuove tematiche e sugli aggiornamenti stessi.

La formazione dovrà riguardare ovviamente anche tutti i neo assunti all’interno della compagine aziendale di F.lli Cinotti Srl.

9.2.   comunicazione

 

Al fine di promuovere una cultura d‘impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, F.lli Cinotti Srl assicura l’ampia divulgazione del Modello e l’effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello – nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento – è consegnata, oltre che al CDA, alle figure apicali e ai loro sottoposti e più in generale a tutti coloro che sono tenuti a rispettare le prescrizioni del Modello.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, e pubblicata sul sito della Società (solo la parte generale del modello 231 e il Codice Etico) al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

Prima dell’entrata in servizio i dipendenti neo-assunti riceveranno, copia del modello e del decreto, oltre a copia del codice erto e del sistema disciplinare.

 

 

A tutti i collaboratori esterni e a tutte le controparti contrattuali (consulenti, fornitori ecc …) nella fase di costruzione del rapporto contrattuale e quindi contestualmente al contratto, dovrà essere fornita adeguata comunicazione del modello e dei relativi documenti tra cui il codice etico ed il sistema disciplinare secondo le modalità ritenute più adeguate dall’azienda.